News

Quesito del mese: rifiuti Codice EER 191212

di Rosanna Laraia

Data 14/04/2022
Tipo Quesito del mese
editoriale di Paola Ficco su Rigiuti

DOMANDA

Rifiuto classificato con il Codice Eer 191212, prodotto da un impianto di trattamento meccanico / trattamento meccanico biologico, derivante dal trattamento di rifiuti indifferenziati di cui al Codice Eer 200301, la determinazione del valore dell’ indice respirometrico dinamico potenziale superiore a 1000 mgO2/KgSVh costituisce una violazione dei criteri previsti dall’articolo 7, comma 1, Dlgs 36/2003 per l’ammissibilità di rifiuti in discarica di rifiuti non pericolosi anche se tale parametro non è previsto esplicitamente nella tabella 5, paragrafo 2, allegato 4, Dlgs 36/2003? Ciò anche in considerazione di quanto stabilito dall’allegato 8 del medesimo decreto legislativo che fissa, per i rifiuti Codice Eer 200301, criteri di ammissibilità in discarica di rifiuti non pericolosi senza trattamento qualora siano garantite le caratteristiche del punto 1 al medesimo allegato, tra l’altro:
a) 65% di raccolta differenziata
b) IRDP < 1000 mgO2/KgSVh
c) Materiale putrescibile inferiore al 15%

RISPOSTA

La richiesta non può portare ad una risposta esaustiva non essendo descritto in dettaglio il processo di trattamento del rifiuto indentificato dal Codice Eer 191212. In primo luogo, andrebbe chiarito se si tratta di un impianto di trattamento meccanico ovvero a un Tmb e se questo è a doppio flusso o a flusso unico. L’assegnazione del codice, se reputata corretta, dovrebbe riferirsi ad un Tmb e, in particolare, al sopravaglio (frazione secca), in quanto per il sottovaglio, dove si concentra la sostanza organica che anche in un rifiuto residuo da raccolte differenziate può essere alta, il codice non sarebbe corretto. Le linee Guida Snpa sulla classificazione dei rifiuti, di cui al Dd 47 del 9 agosto 2021, affrontano in uno specifico paragrafo le modalità di assegnazione dei Codici Eer ai rifiuti prodotti dai Tm/Tmb, elencano le tipologie di rifiuti prodotti, le tecnologie di trattamento e soprattutto la metodologia per la classificazione delle voci specchio dei due Codici Eer 191212 e 191211*. Infatti, il tema più importante è quello di appurare, attraverso le indicazioni date da tali Linee guida e, tratte principalmente dalla Sentenza della Corte di Giustizia Europea (Decima Sezione) del 28 marzo 2019, quali sostanze pericolose potrebbero ragionevolmente trovarsi nel rifiuto. È chiaro che se il rifiuto in ingresso, tramite approfondite indagini merceologiche (non una all’anno), non presenta frazioni potenzialmente pericolose, nonostante possano crearsi nelle diverse fasi di trattamento fenomeni di concentrazione in alcune frazioni, dovute anche alla perdita di umidità per la degradazione della sostanza organica, anche i rifiuti prodotti non dovrebbero esserlo. La cosa si complica se l’impianto non tratta solo urbani ma anche rifiuti speciali. Assodato che tutto questo necessario percorso sia stato fatto e che il codice assegnato al sopravaglio o agli scarti di lavorazione sia 191212 non pericoloso, per lo smaltimento in discarica valgono le norme dettate dal Dlgs 36/2003 così come modificato dal Dlgs 121/2020. La richiesta riguarda, nello specifico, quanto disciplinato dall’articolo 7 comma 1 che richiede che tutti i rifiuti, tranne le eccezioni indicate, prima dell’allocazione in discarica siano pretrattati. Nel caso di specie però non trova applicazione l’allegato 8 che si riferisce a due sole tipologie di rifiuti: i rifiuti residui da raccolta differenziata (Codici Eer 200301 e 200399) e ai rifiuti da spazzamento stradale (Codice Eer 200303). In particolare, l’allegato 8 definisce i criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento solo per le due tipologie di rifiuti indicate, nonché modalità e frequenza della misurazione dell’indice respirometrico dinamico potenziale (IRDP) e delle analisi merceologiche sui rifiuti. Le disposizioni, introdotte dal nuovo allegato, ripropongono quanto indicato nel paragrafo 4.2.3 e nell’Appendice delle Linee Guida ISPRA n. 145/2016 che sono diventate vincolanti con il rango di norme per le sole poche parti inserite nel citato Dlgs 121/2020. In particolare le condizioni individuate per escludere dal preventivo trattamento il rifiuto residuo sono due: A)a.1) sia stato conseguito l’obiettivo di riduzione della frazione di rifiuto urbano biodegradabile in discarica di cui all’articolo 5 del decreto, a.2) sia stata conseguita una percentuale di raccolta differenziata pari almeno al 65% di cui la metà rappresentata dalla raccolta della frazione organica umida e della carta e cartone; a.3) il rifiuto presenta un valore dell’IRDP < 1.000mg O2*  kgSV−1  *  h−1; B)b.1) sia stato conseguito l’obiettivo di riduzione della frazione di rifiuto urbano biodegradabile in discarica di cui all’articolo 5 del decreto, b.2) sia stata conseguita una percentuale di raccolta differenziata almeno pari al 65%, di cui la metà rappresentata dalla raccolta della frazione organica umida e della carta e cartone; b.3) il contenuto percentuale di materiale organico putrescibile nel rifiuto urbano indifferenziato da destinare allo smaltimento non sia superiore al 15% (incluso il quantitativo nel sottovaglio <20 mm.). Per i rifiuti da spazzamento stradale (Codice Eer 200303), che prioritariamente devono essere avviati a recupero di materia, il pretrattamento non risulta necessario qualora dalle analisi merceologiche risulti che il contenuto percentuale di materiale organico putrescibile non sia superiore al 15% (incluso il quantitativo presente nel sottovaglio <20 mm). Questo parametro si accerta con le analisi merceologiche che devono includere nei materiali organici putrescibili le frazioni putrescibili da cucina, da giardino e altre frazioni organiche quali carta cucina, fazzoletti di carta e simili, ecc.. Quanto detto, a meno che si consideri errato attribuire ai rifiuti di che trattasi il codice 191212 perché, a causa della tipologia di trattamenti subiti non abbiano cambiato la loro natura e composizione, e che siano ancora da classificare come 200301 “rifiuto indifferenziato da raccolte differenziate”, porta ad escludere l’applicazione dei criteri dell’allegato 8. In ogni caso, anche per il rifiuti urbani residui da raccolta differenziata l’indice respirometrico dinamico potenziale (IRDP) non è il solo da rispettare per escludere il pretrattamento ma tutti i criteri indicati alla lettera A- a1), a2) e a3) ovvero alla lettera B- b1), b2) e b3). Per concludere, vale la pena citare una disposizione ancora del comma 1 dell’articolo 7 Dlgs 36/2003 la quale prevede che la Regione, per poter autorizzare gli impianti di discarica a ricevere i citati rifiuti non trattati (Eer 200301, 200399 e 200303), deve valutare il pieno rispetto delle condizioni fissate dall’Allegato 8, nonché considerare quando il trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, e salvo che non ritenga comunque necessario il trattamento al fine di conseguire un maggiore livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso. Se la regione ha operato, in tal senso, potrebbe aver chiesto di trattare anche i rifiuti citati, ma assolutamente non i rifiuti da TM/TMB 191212. Non si comprende inoltre, il richiamo alla tabella 5, paragrafo 2 dell’allegato 4 che riporta gli stessi valori limite nell’eluato della tabella 5, Dm 27 settembre 2010; quello che dal 2020 è cambiato è solo il contenuto della nota alla tabella. Detta nota dalla lettera a) alla lettera h) riporta l’elenco dei rifiuti che possono, in determinate condizioni, essere esentati dal rispetto del parametro DOC (100mg/l). Alla lettera f) vengono individuati, tra i rifiuti oggetto di deroga, i rifiuti da trattamento meccanico (ad esempio selezione) individuati dal Codice Eer 191212. Questa lettera non ha subito modifiche anche con l’entrata in vigore del Dlgs 121/2020. La misura IRDP non è citata alla lettera f) perché è richiesto solo per i rifiuti a matrice organica di cui alla lettera g) derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti, individuati dai Codici Eer 190501, 190503, 190604 e 190606 che, per poter usufruire dell’esclusione del parametro DOC, devono garantire la conformità con quanto previsto dai Programmi regionali di cui all’articolo 5, Dlgs 36/2003 e presentare un IRDP non superiore a 1.000 mgO2 /kgSVh. Chiaramente il rifiuto di che trattasi, identificato dal codice 191212, deve rispondere a tutti gli altri requisiti indicati nel Dm 27 settembre 2010 prima e dal 29 settembre 2020 e dal Dlgs 36/2003 come novellato.

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE – LIMITAZIONE D’USO
© Copyright riservato – Riproduzione vietata – La presente News ed i relativi contenuti editoriali veicolati sono oggetto di proprietà intellettuale ed industriale di ReteAmbiente Srl, Milano e come tali protetti. È consentito esclusivamente l’utilizzo personale e privato, dunque non commerciale. Sono vietate la riproduzione, la distribuzione con ogni mezzo (anche telematico), la pubblicazione e la cessione a terzi a qualsiasi titolo.

Ti potrebbero interessare
Intermediario: non è tale il gestore

Intermediario: non è tale il gestore

Leggi adesso arrow_right
zero waste
ADR e intermediario: per capire se è speditore, il ruolo fondamentale è svolto dal contratto

ADR e intermediario: per capire se è speditore, il ruolo fondamentale è svolto dal contratto

Leggi adesso arrow_right
rivista rifiuti
Vi.Vi.Fir: non è obbligatorio

E' lecito che un impianto di smaltimento/recupero si rifiuti di accettare formulari vidimati elettronicamente o è invece obbligato ad accettarli?

Leggi adesso arrow_right