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Quesito del Mese – Settembre 2019

di Paola Ficco, “Avvocato - Giurista ambientale e Direttore della Rivista RIFIUTI

Data 27/09/2019
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DOMANDA

Una Società possiede una piattaforma di smaltimento rifiuti speciali, costituita da un impianto di trattamento chimico fisico (D9) e discarica per rifiuti speciali non pericolosi (D1), autorizzata con un’unica Aia, nella quale vengono accettati rifiuti liquidi in operazione D9. Dal trattamento di tali rifiuti vengono prodotti:
• un refluo liquido, che previa caratterizzazione, viene smaltito in un impianto idoneo autorizzato;
• un rifiuto solido, che sempre previa caratterizzazione, viene smaltito in discarica con operazione D1, tramite movimentazione interna.
La Regione chiede il pagamento del tributo speciale su tali rifiuti smaltiti in discarica in D1, derivati dal trattamento chimico fisico D9, anche se l’impianto che ha accettato i rifiuti non si è rivalso sul cliente per il pagamento di tale tributo speciale, configurandosi come nuovo produttore del rifiuto.
Quindi in conclusione l’impianto dovrebbe fatturare a se stesso il tributo speciale da versare poi alla Regione, si chiede pertanto se è legittima tale richiesta.

RISPOSTA

Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. “ecotassa”), istituito dall’articolo 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è operativo dal 1º gennaio 1996. Ciascuna regione ha recepito il sistema di ecotassa con apposita legge.
L’ammontare dell’imposta è fissato, con legge della Regione entro il 31 luglio di ogni anno per l’anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti. In caso di mancata determinazione dell’importo da parte delle Regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l’anno successivo, si intende prorogata la misura vigente.
Sulla individuazione del soggetto passivo dell’imposta la norma è chiarissima: costui si identifica con il gestore dell’impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento. La mancata rivalsa non può essere invocata per non effettuare il versamento poiché si tratta di un obbligo pubblicistico di carattere partecipativo per il soddisfacimento del quale, il destinatario della norma è chiamato a predisporre modi e forme. Nel caso di specie, pertanto, anche se può sembrare particolare il sistema di fatturazione, si ritiene che la pretesa della Regione sia fondata.


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