Circular guide

End of Waste

Unità didattica 3.5

End of waste: La cessazione della qualifica di rifiuto, cosa è e come può essere ottenuta seguendo la normativa vigente. 

Il sistema di riciclo in Italia è regolamentato da una serie di norme che permettono il recupero di materia così come richiesto dalle norme Europee e in pieno rispetto dei principi dell’economia Circolare, che vedono nel rinnovamento della materia con il riciclo dei rifiuti uno dei suoi pilastri fondanti.  Il dlgs152/2006 – Testo unico ambientale (TUA) – è lo schema normativo che detta le definizioni, le condizioni e le autorizzazioni necessarie per poter trattare un rifiuto e trasformarlo in nuova materia che può essere utilizzata in nuovi cicli produttivi. È necessario dunque che i rifiuti, per cessare di essere tali, seguano un preciso schema di regolazione di trattamento e controllo chiamato End of Waste

L’End of Waste nella normativa italiana 

End of waste” significa “fine del rifiuto“, o meglio ancora — visto che le sostanze e gli oggetti non possono scomparire — “cessazione della qualifica di rifiuto“. Questo perché la normativa prevede che una sostanza che è diventato “rifiuto” e che quindi deve essere gestita nel rispetto della onerosa disciplina di settore, possa, dopo esser stata sottoposta con successo a un processo di “recupero”, tornare ad essere gestita come un “non rifiuto”. La direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti (recepita in Italia con il Dlgs 152/2006 all’articolo 184-ter) stabilisce a tal fine le quattro condizioni generali da rispettare affinché si verifichi la cessazione della qualifica del rifiuto, rimandando a successivi provvedimenti di dettaglio la definizione puntuale delle condizioni “dettagliate” per le singole tipologie di rifiuti. In tale quadro si è inserita di recente la direttiva 2018/851/Ue, la quale, nel revisionare complessivamente la direttiva rifiuti, ha modificato anche le regole per l’End of waste. 
Le novità dovranno essere recepite entro il 5 luglio 2020. L’articolo 6 della direttiva 2008/98/Ce nella versione vigente prima dell’entrata in vigore della direttiva 2018/851/Ue, affidava in primis alle istituzioni europee il compito di dettare criteri specifici per singole tipologie di rifiuti in particolare: “almeno per gli aggregati, i rifiuti di carta e di vetro, i metalli, i pneumatici e i rifiuti tessili“. Tuttavia, l’Unione europea ha pubblicato solo tre regolamenti comunitari tra il 2011 e il 2013 aventi ad oggetto solo due delle sei tipologie previste (metalli e vetro). 

Dato che l’Unione Europea non ha pubblicato End of Waste comunitari, la norma da facoltà ad ogni stato membro di costruire End of Waste “caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti”
Ad oggi sono però stati emanati solo tre End of Waste

Attualmente sono in corso dibattiti tra le Associazioni di Categoria e il Ministero dell’Ambiente per la costruzione di altri End of Waste che aiuteranno a sbloccare la filiera del riciclo

La costruzione di uno schema di Autorizzazione per gli EoW 

Un impianto di trattamento rifiuti con la normativa vigente, può avere “l’autorizzazione End of Waste” per poter trattare un rifiuto e trasformarlo in nuova materia riciclata utilizzabile. Questa autorizzazione può seguire uno schema nazionale (come i 3 attualmente pubblicati dal Ministero dell’Ambiente), oppure richiedere un’autorizzazione caso per caso all’Ente di gestione competente. Per poterla ottenere però, la richiesta di autorizzazione deve seguire un preciso schema di regolamento che segue l’aggiornato articolo 184-ter del D.lgs 152/2006. 
 
Per la costruzione di un’autorizzazione End of Waste è dunque fondamentale tenere in considerazione sempre le condizioni generali (comma 1 dell’articolo) e i criteri dettagliati (comma 3 dell’articolo), elementi essenziali da definire, raccogliere e catalogare per poter avere una chiara procedura di trattamento del rifiuto al fine di cessarne tale qualifica. In fase di discussione con l’ente autorizzativo è importante avere una standardizzazione del procedimento per garantire l’omogeneità sul territorio e migliorare l’efficacia del successivo controllo di conformità della gestione e della produzione di EoW. Nella tabella sottostante vengono riepilogate le condizioni necessarie da definire per la costruzione dell’autorizzazione End of Waste: 

Altro elemento da analizzare e catalogare sono i criteri dettagliati per il trattamento, riassunti in tabella 2: 

Queste due tabelle raccolgono i contenuti necessari per una buona costruzione di un’autorizzazione End of Waste che può essere presentata all’ente autorizzativo

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