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Sottoprodotti, senza certezza su riutilizzo sono rifiuti

di Francesco Petrucci

Data 05/10/2022
Tipo Aggiornamento normativo
rivista rifiuti

Il sottoprodotto per essere qualificato come tale e non essere qualificato come “rifiuto” deve rispettare rigorose condizioni tra cui la certezza del riutilizzo.

Così la Corte di Cassazione (sentenza 27 settembre 2022, n. 36555) respingendo le doglianze contro un provvedimento di sequestro di un’area in Lombardia dove erano state realizzate opere di rimodellamento del terreno, utilizzando scarti della lavorazione di lapidei e altri materiali (asfalto, cemento, piastrelle, laterizi, bancali di legno, sfridi e limi della lavorazione di lapidei), da considerare come rifiuti e non sottoprodotti come pretendeva l’impresa ricorrente.

Una sostanza o un oggetto può essere qualificato “sottoprodotto” e quindi non rifiuto se soddisfa le condizioni di cui all’articolo 184-bis, comma 1, o rispetta i criteri stabiliti in base all’articolo 184-bis, comma 2, Dlgs 152/2006. Tali requisiti devono sussistere contestualmente. Nel caso di specie la mancanza di certezza del riutilizzo (desunta dai Giudici di merito, in modo logico, dalla mancanza di un piano di caratterizzazione e dal mero accumulo sul terreno di tali residui), esclude che essi possano essere qualificati come sottoprodotti, a prescindere dalla indagine in ordine al carattere delle operazioni cui sottoporli per il riutilizzo.

documenti di riferimento

Area Normativa / Rifiuti / Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 27 settembre 2022, n. 36555

Rifiuti – Sottoprodotti ex articolo 183, comma 1, lettera qq), Dlgs 152/2006 – Qualifica – Rispondenza alle condizioni dell’articolo 184-bis, comma 1 e soddisfacimento dei criteri di cui all’articolo 184-bis, comma 2, Dlgs 152/2006 – Certezza del riutilizzo – Necessità – Sussistenza – Sequestro area ove era ubicata una discarica autorizzata – Violazione articolo 256, commi 1, 2 e 3, Dlgs 152/2006 – Legittimità – Sussistenza

Area Normativa / Rifiuti / Normativa Vigente

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale – Stralcio – Parte IV – Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

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